Nel decreto 15 febbraio 2012 dell’assessorato regionale della salute, viene indicato che le associazioni autorizzate a garantire l’eccedenze, nell’ambito del sistema Sues 118 dovranno garantire la partenza del mezzo entro i 120 secondi dalla chiamata.
A dimostrazione che ciò che dovrà contare per chi fa parte della rete di volontari è la capacità di offrire un servizio efficace, rapido all’utente. Proprio per regolamentare questo aspetto l’assessorato regionale della salute ha emanato il decreto “disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nell’ambito delle eccedenze del servizio emergenza-urgenza 118” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n.10.
Il termine eccedenze viene spiegato nell’articolo 1 del decreto: lo svolgimento di interventi occasionali che a giudizio della centrale operativa 118 competente per territorio, rivestano carattere di urgenza nell’economia complessiva del sistema urgenza/emergenza, come per esempio il trasporto dell’equipe sanitaria e del personale tecnico da o verso il luogo di intervento, e ancora il trasporto dell’equipe sanitaria al fine della ripresa dell’operatività, oppure il trasporto di personale o materiale in caso di maxi urgenze, trasporto di sangue, farmaci, antidoti e organi, così come il servizio di trasporto d’emergenza di degenti con destinazioni ospedali pubblici e strutture sanitarie accreditate o quello neonatale.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gurs si dovrà istituire presso la Sues Scpa, l’elenco delle associazioni di volontariato autorizzate a garantire appunto l’eccedenze nell’ambito del sistema Sues 118.
L’iscrizione all’elenco prevede, il possesso di determinati requisiti da parte delle associazioni. Queste dovranno essere iscritte al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, dovranno avere a disposizione efficienti mezzi di soccorso immatricolati per la prima volta da meno di sette anni, con una percorrenza non superiore ai 150.000 Km. Questi mezzi, inoltre dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria verificata annualmente dall’Asp competente per territorio.
Un altro requisito è quello di avere personale volontario munito di attestato d’idoneità rilasciato dal direttore sanitario dell’associazione e ogni mezzo di soccorso dovrà essere munito di attestato BLS D- PTC- PBLS D e comunque dovrà essere in possesso degli attestati e della relativa capacità operativa che saranno preventivamente verificati dalla centrale operativa 118 competente per territorio.
L’associazione infine dovrà far parte di una rete organizzativa di associazioni di volontariato a carattere regionale o nazionale, con presenza in almeno sei province della Regione. Questo per assicurare continuità e professionalità attraverso il coordinamento della struttura regionale.
Una volta iscritte le associazioni di volontariato avranno l’obbligo di comunicare la propria disponibilità del turno di servizio al centro regionale di produzione Crp della Seus, indicando la copertura delle ore di disponibilità, la targa del mezzo, il recapito del telefono cellulare presente sul mezzo ed adibito alle comunicazioni con la centrale operativa competente per territorio.
Le centrali operative 118 assicureranno alle associazioni inserite nell’elenco di cui l’articolo 1 del decreto, il rifornimento “tramite i distretti sanitari delle Asp” dei farmaci ritenuti necessari e delle attrezzature di pronto uso che saranno cedute in comodato d’uso gratuito.